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Accesso civico

Modalità per l'esercizio dell'accesso civico
Nel caso in cui l’amministrazione non adempia agli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, le richieste di accesso civico devono essere presentate al responsabile della trasparenza dell’amministrazione che ha omesso la pubblicazione. 
Chiunque ha il diritto di richiedere alla pubblica amministrazione inadempiente la pubblicazione dei dati e delle informazioni omesse. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. 
L’amministrazione inadempiente, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale. 
Qualora l’amministrazione non dovesse rispondere alla richiesta di accesso civico il richiedente può ricorrere all'organo di governo individuato nell'ambito delle figure apicali.
Nell'ipotesi di omessa individuazione del titolare del potere sostitutivo, tale potere si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione (art. 2, comma 9 – bis, della l. n. 241/1990). E’ opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
La richiesta di accesso civico presentata utilizzando l'apposito modulo, può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: responsabiletrasparenza@bolognaservizicimiteriali.it
In alternativa la richiesta va inviata a Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l. tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: bolognaservizicimiteriali@legalmail.it- tramite posta ordinaria all'indirizzo:
Bologna Servizi Cimiteriali Alla c.a. Responsabile della Trasparenza
Via della Certosa 18 40133 Bologna Bo - tramite FAX al n° 051 0616150829


Responsabile della trasparenza
(nominato con delibera CDA del 21/10/2015) 
Responsabile Sig. Alessandro Capelli
telefono: 0516150878  fax 0516150829


Titolare del potere sostitutivo
(nominato con delibera CDA del 21/10/2015)
Direttore operativo Dott. Michele Gaeta
telefono: 0516150881 fax: 0516150839


 (61.07 KB)Modulo Richiesta Accesso Civico (61.07 KB).

 (58.13 KB)Modulo Richiesta Potere Sostitutivo (58.13 KB).

 (73.99 KB)Regolamento Accesso Civico (73.99 KB).